Già da qualche anno si avverte la volontà statale di dare una nuova e più corposa dignità alle organizzazioni non aventi scopo di lucro. Questo è il senso, dichiarato, della L. 6 giugno 2016 n.106, con cui si assegna al Governo la delega per la “Riforma del terso Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Questa legge è, per certi aspetti, il canto del cigno per la L.266/91, che sino ad oggi ha regolamentato il mondo del volontariato. Il percorso attuativo della L. 106 si sviluppa con l’emissione di 5 decreti (i primi quattro legislativi, il quinto del presidente della Repubblica). Si tratta, in ordine di tempo, dei decreti su: Servizio civile universale (D.Lgs 6 marzo 2017, n. 40), Cinque per mille ( DLgs 3 luglio 2017, n. 111), Impresa sociale (Dlgs 3 luglio 2017 n. 112), Codice del Terzo settore (DLgs 3 luglio 2017 n. 117) e statuto della Fondazione Italia sociale ( DPR 28 luglio 2017 n. 211)
Il più corposo è il D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, detto Codice del Terzo Settore: istituisce il Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), registro unico a livello nazionale in cui confluiscono tutte le organizzazioni non lucrative, qualunque ne sia la natura giuridica, e ne regola il funzionamento, disciplinandone i diversi momenti della vita sociale, sia nei rapporti interni che nei rapporti con l’esterno.
Con altri decreti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, opportunamente delegato, si provvede poi a regolamentare l’aspetto contabile e sociale: si provvede a dare contorni più definiti alla rendicontazione gestionale, prima molto discrezionale, demandata spesso ad una interpretazione personale, alla libera iniziativa ed alla pura necessità di far di conto per dar conto.
Il 4 luglio 2019 il Ministero Lavoro e Politiche Sociali licenzia il D. pubblicato sulla GU n.186 del 2 agosto 2019 e detta le “linee guida per la regolamentazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore”, definisce la “modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore” con il successivo DM n.39 del 5 marzo 2020 . Diventa così obbligatorio a partire dal 2021, l’uso di uno schema generale, unico per tutti, che presenta vantaggi e svantaggi, fatta salva la differenziazione tra i piccoli enti non commerciali e gli altri: i piccoli ETS possono redarre il bilancio in forma di rendiconto per cassa (gli altri devono usare la forma del rendiconto di gestione) e non sono obbligati presentare la relazione di missione, a relazionare cioè sul bilancio in senso qualitativo.
Il rendiconto per cassa è basato sulla contabilizzazione delle entrate e delle uscite effettive, fa riferimento cioè solo ai flussi finanziari, mentre il rendiconto gestionale fa riferimento ai flussi di costi e ricavi. Il primo è una sommatoria organizzata delle entrate e delle uscite gestibili, contabilmente, in partita semplice, il classico conto della spesa, mentre il secondo obbliga al ricorso al sistema di scritture in partita doppia.
Le piccole Associazioni possono adottare il rendiconto per cassa e sono obbligate ad usare lo schema previsto dalla normativa.
Può essere conveniente , per una agevole rendicontazione, utilizzare un programma gestionale che assicura la correttezza aritmetica e la classificazione dei movimenti secondo un PIANO DEI CONTI appositamente predisposto, tarato in funzione delle specifiche esigenze sociali e, comunque, suscettibile di modifiche migliorative.